Atti e Documenti - Museo delle Genti d'Abruzzo

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ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE GENTI D'ABRUZZO

Estratto da: deliberazione del Consiglio comunale del 29.12.1997 n. 293

Premesso che il 9/6/1982 con atto notarile (Dr. Antonio Mastroberardino, repertorio 24559, raccolta 3979) l’Associazione Studio Tradizioni Abruzzesi (ASTRA), rappresentata dal suo Presidente Dr..Claudio de Pompeis, cedeva al Comune di Pescara tutti i materiali di antropologia culturale di sua proprietà che erano stati esposti dal 1973 nel “Museo delle Tradizioni Popolari Abruzzesi” ubicato nella casa natale di Gabriele D’Annunzio e quelli che erano custoditi nei suoi magazzini. Essi costituiscono ancora oggi larga parte delle raccolte del civico Museo delle Genti d’Abruzzo;

Che con lo stesso atto notarile l’associazione Archeoclub d’Italia, sezione di Pescara, rappresentata dal suo Presidente Giulio De Collibus, si impegnava a trasferire nel nascente museo tutti i materiali archeologici raccolti dallo stesso Archeoclub di Pescara e dal “Comitato per le Ricerche Preistoriche in Abruzzo”, allora rappresentato in Abruzzo dallo stesso Claudio de Pompeis. Tali reperti l’Archeoclub aveva avuti in affidamento dalla Soprintendenza Archeologica d’Abruzzo (appartenenti allo Stato per la Legge 1025/39) perché costituisse in Casa “G. D’Annunzio” la “Mostra Archeologica Didattica Permanente”;

Che con lo stesso atto notarile il Comune di Pescara si impegnava, tra l’altro, a “realizzare, col materiale come sopra ricevuto in donazione, un Museo che prenderà il nome di MUSEO DELLE GENTI D’ABRUZZO” ed a “disciplinare il funzionamento del Museo con un regolamento, la cui stesura sarà eseguita dal Comitato Direttivo che avrà la gestione del Museo e sarà cosi formato: dal Sindaco del Comune di Pescara o dal suo delegato nella persona dell’Assessore alla Cultura pro tempore che lo presiederà, da quattro Consiglieri Comunali di cui uno della minoranza e da quattro consiglieri delle Associazioni, di cui due designati dall’ Associazione “ASTRA” e due dall’ Archeoclub di Pescara” ;

Che con una lunga opera di sensibilizzazione le due Associazioni sollevavano il problema del salvataggio dell’edificio demaniale denominato “Bagno Borbonico”, ottenendone la cessione al Comune di Pescara con la clausola di destinarlo a sede del Museo delle Genti d’Abruzzo (deliberazione della G.M. n. 1299 dello settembre 1982);

Che allora le due Associazioni hanno sempre affiancato e persino finanziato il museo nelle sue funzioni di ricerca sul territorio ed anche di allestimento delle sale espositive, arricchendolo di nuove. scoperte e di materiali;

Che il Consiglio Comunale con deliberazione N° 351 del 6/12/982 nominava “il Dott. Claudio de Pompeis, Conservatore del Museo delle Genti d’Abruzzo” a titolo gratuito e con funzioni di direttore, in attesa del Regolamento. Con tale compito il Conservatore attuava le originali linee culturali di museo delle radici etnico-culturali e della continuità culturale delle genti d’Abruzzo, fino all’inaugurazione delle prime sette sale espositive nel Giugno del 1991;

Che in data 21/9/92 il Consiglio Comunale approvava formalmente il previsto Regolamento (deliberazione N° 164) e riconfermava al Dr. Claudio de Pompeis l’incarico di Conservatore con funzioni di Direttore, funzione che svolge tuttora; Che in data 28 settembre 1997 la Fondazione Pietro Barberini, riconosciuta, con sede in Pescara alla Via C. Battisti n. 6, rappresentata dal Presidente signor Pietro Barberini, formalizzava la volontà di contribuire alla nascita di una Fondazione denominata Genti d’Abruzzo impegnandosi:

– a concederle un contributo corrispondente alla spesa per il completamento e l’allestimento delle due grandi sale del Museo delle Genti d’Abruzzo destinate ad esposizioni temporanee, spazi situati al piano superiore del nuovo lotto in fase di ricostruzione, per un importo non superiore a L. 500 milioni complessivi;

– a concederle un contributo massimo di L. 50 milioni per anno e per i primi tre anni per le attività e le iniziative previste allo scopo della Fondazione Genti d’Abruzzo, con particolare riferimento a quelle connesse all’uso delle suddette sale espositive;

Che quanto sopra nella presupposizione che la creazione di una fondazione si consideri lo strumento più idoneo per la gestione di un patrimonio culturale rilevante, quale il Museo delle Genti d’Abruzzo o come altre realtà museali che in seguito potranno associarsi. L’Amministrazione Comunale ritiene di grande interesse tale proposta, anche perché la creazione di una fondazione aperta potrebbe costituire l’inizio di un polo di aggregazione omogeneo che favorirebbe l’ingresso di altri soggetti, pubblici e privati, per l’ottimale gestione di musei e beni culturali, nella visione globale di un sistema museale a rete, a partire da questa struttura con implicazioni culturali così ampie sul territorio. Nella fattispecie, in particolare, la Fondazione potrebbe sorgere con il coinvolgimento dei seguenti soggetti: – Comune di Pescara – Archeodub – ASTRA – Privati fondatori

Che la costituzione di una fondazione aperta, con specifici compiti iniziali per il Museo delle Genti d’Abruzzo, si rivela lo strumento operativo più aderente alle nuove esigenze di snellimento delle procedure e di funzionalità necessarie nell’ambito di una visione dinamica e moderna dell’istituto museale quale si è andato delineando negli ultimi tempi, con l’ingresso di strumenti normativi e tecnici più avanzati rispetto a quelli solitamente in uso presso strutture pubbliche.

Che tale fondazione potrebbe sorgere, oltre che con il contributo economico come sopra specificato, con l’apporto del Comune sia materiale, dotandola delle raccolte oggettuali e dell’uso delle strutture museali, sia finanziario, dotandola di un fondo iniziale di L. 30 milioni e di un contributo minimo annuo per la gestione del museo di L. 220 milioni. Che quanto sopra ovviamente deve essere integrato, anche attraverso una sensibilizzazione degli organi regionali, con il contributo che la Regione dovrebbe erogare in maniera equivalente a quella già in atto per ogni anno finanziario per l’attuale Museo delle Genti.

Che inoltre va aggiunta l’opera di sensibilizzazione verso quei privati che, pur non avendo formalizzato la volontà, hanno comunque manifestato l’interesse e l’intenzione di aderire economicamente a questo tipo di iniziative. Si ritiene da parte di questa Amministrazione che la istituzione di una fondazione sia da considerare un fatto positivo e nell’interesse della cittadinanza, che potrà usufruire di servizi museali più moderni e funzionali. Si ritiene pertanto opportuno addivenire alla costituzione di una fondazione approvandone l’atto costitutivo; lo statuto che dovrà disciplinare tutte le modalità di funzionamento e gestione della fondazione stess, la convenzione che ne regolerà i rapporti con il Comune e conferendo alla fondazione la raccolta di oggetti all’atto costitutivo.

STATUTO FONDAZIONE GENTI D’ABRUZZO – ONLUS

È costituita una fondazione denominata “FONDAZIONE GENTI D’ABRUZZO – organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, che si potrà anche enunciare “FONDAZIONE GENTI D’ABRUZZO – ONLUS”.

La Fondazione ha sede legale in Pescara, piazza Garibaldi, 41/2, nel complesso denominato “Bagno Borbonico”, adibito a Museo delle Genti d’Abruzzo; essa può istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi amministrative e dipendenze in altre località ubicate nel territorio abruzzese.

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

La Fondazione non persegue in ogni caso fini di lucro e si propone di promuovere la cultura e l’arte.
Gli eventuali proventi derivanti dalle attività che dovesse svolgere devono essere reimpiegati per ottenere gli scopi culturali e di interesse pubblico oggetto dalla Fondazione.
Come previsione tassativa e inderogabile, si stabiliscono:
a) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera “a)” dell’art.10 del D.Lvo n.460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
b) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
c) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
d) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS della città di Pescara o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge;
e) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
f) l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

A) La Fondazione ha per scopo la promozione della cultura e dell’arte, in particolare per quanto concerne lo studio e la gestione di attività dirette alla valorizzazione ed alla conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni dell’uomo abruzzese, collaborando con gli Enti preposti nella salvaguardia, il recupero e la fruizione beni culturali regionali.
Le sue azioni, di carattere sia scientifico che didattico, con finalità anche turistico-culturali, saranno rivolte al pubblico, a scuole e studenti, svolgendosi in collaborazione con operatori ed enti di ricerca, di tutela e conservazione.
A tal fine sosterrà la creazione e la gestione, che potrà essere anche diretta, di musei locali e territoriali, di parchi archeologici e naturalistici (ecomusei), oltre che la preparazione di personale adeguatamente formato allo scopo, nella logica di programmazione e valorizzazione di un
sistema integrato di musei e beni culturali.
La Fondazione potrà avvalersi di tutti i contributi e finanziamenti previsti dalla normativa vigente, italiana e comunitaria, per le attività ed i compiti fissati dal presente statuto, predisponendone gli atti necessari.
Per il raggiungimento di tali fini e scopi la Fondazione si propone, in via paradigmatica e non tassativa, di:
a) promuovere e sostenere la raccolta e lo studio di reperti e testimonianze della storia e delle tradizioni abruzzesi, anche attraverso l’opera di schedatura e catalogazione degli stessi;
b) promuovere la conservazione e la tutela, il recupero ed il restauro, la valorizzazione e la gestione dei beni culturali e paesistici regionali;
c) promuovere ed attuare ricerche, scavi archeologici e studi pluridisciplinari sulle materie attinenti lo scopo sociale;
d) promuovere e gestire iniziative culturali e didattiche rivolte agli allievi delle scuole nell’ambito delle ore dedicate alle gite istruttive;
e) organizzare seminari, riunioni di studio, congressi, conferenze e corsi di istruzione;
f) sostenere ed attuare iniziative nel campo della formazione di base, professionale o specialistica, con particolare riferimento alle nuove figure di operatori museali, di animatori e gestori di beni culturali, o con riferimento alla conservazione di antichi mestieri e professioni;
g) sostenere e organizzare mostre, manifestazioni ed eventi atti a promuovere la conoscenza e la divulgazione di tutto il patrimonio culturale regionale, compreso quello enogastronomico tradizionale;
h) promuovere o curare la redazione e diffusione di pubblicazioni, riviste, manuali, materiale scientifico, divulgativo e didattico, anche su supporto informatico;
i) collaborare e assumere partecipazioni, fusioni o interessenze con Associazioni, Enti, Istituzioni e Società aventi analoghe finalità;
l) organizzare e gestire l’offerta di servizi per l’utilizzazione del tempo libero a fini culturali, promuovendo, in particolare, il turismo culturale nella nostra regione e le attività ad esso collegate;
m) gestire e partecipare alla gestione di beni culturali, musei, parchi paesistici e archeologici, promuovendo la valorizzazione del territorio regionale e del suo patrimonio culturale in genere.
B) In seguito a quanto detto, la Fondazione assume, quale scopo primario, la gestione, promozione e sviluppo del Museo delle Genti d’Abruzzo e di tutte le attività connesse.
Tale museo è ubicato nel complesso denominato “Bagno Borbonico”, di proprietà del Comune di Pescara ed è costituito da: – il materiale oggettuale riguardante le tradizioni popolari abruzzesi donato dall’A.S.T.R.A. (Associazione Studio Tradizioni Abruzzesi) al Comune di Pescara ed i reperti archeologici di proprietà dello Stato Italiano recuperati dal Comitato per le Ricerche Preistoriche in Abruzzo e dall’Archeoclub d’Italia sede di Pescara; materiale che in precedenza formava il museo delle Tradizioni Popolari Abruzzesi e la Mostra Archeologica Didattica Permanente istituiti dalle Associazioni su nominate, quindi confluito nel Museo delle Genti d’Abruzzo;
– il materiale acquisito direttamente dal Comune di Pescara a partire dal 1983 e destinato al Museo delle Genti d’Abruzzo; – il materiale archeologico ceduto in deposito temporaneo direttamente dalla Soprintendenza Archeologica d’Abruzzo; per tale materiale la Fondazione chiederà l’autorizzazione alla Sovrintendenza a mantenere in deposito temporaneo presso la Fondazione stessa tali oggetti; – la biblioteca “Vittoria Colonna” con il fondo “Pansa”, già depositata ed ordinata presso i locali del Museo delle Genti d’Abruzzo;
– i lasciti e le donazioni al Museo delle Genti d’Abruzzo, fra i quali il salotto “Sifonia-Raymondi”; – gli immobili e gli allestimenti dell’edificio denominato “Bagno Borbonico” di Via delle Caserme a Pescara, destinato a Museo delle Genti
d’Abruzzo e ceduto a tale scopo museale dallo Stato Italiano al Comune di Pescara nel 1982, immobile che il Comune di Pescara, proprietario, concede in comodato gratuito alla Fondazione.
Fanno pure parte del Museo i nuovi locali adibiti a Uffici, i magazzini ed i laboratori attigui, nonché i locali dell’ ex carcere borbonico destinati a museo di storia urbana e del Risorgimento, oltre agli spazi già riedificati che completano l’edificio borbonico fino a Ponte D’annunzio.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dalla raccolta di oggetti di tradizione abruzzese, quale individuata e descritta nell’allegato all’atto costitutivo, che l’ A.S.T.R.A. conferisce alla Fondazione;
b) dalla collezione fotografica “De Antoniis” nonché dalla raccolta di dipositive, riviste e dischi, quali individuate e descritte nell’allegato all’atto costitutivo, che l’A.S.T.R.A. conferisce alla Fondazione;
c) dalla raccolta di materiale vario, quale individuata e descritta nell’allegato all’atto costitutivo, che il dottor Claudio de Pompeis conferisce alla Fondazione;
d) dai beni di proprietà del Comune di Pescara di provenienza diversa, giacenti nel museo, come individuati nell’inventario nell’elenco allegato all’atto costitutivo;
e) dal fondo di dotazione originario pari a L. 30 milioni conferito dal Comune di Pescara e dai successivi incrementi, a qualsiasi titolo, dello stesso;
f) dai contributi ad essa assicurati dai suoi fondatori;
g) da eventuali donazioni, lasciti, sussidi o contributi di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, organi dello Stato e della Comunità Europea, enti ed associazioni, nonché da tutti gli altri beni che pervenissero per atti di liberalità;
h) da attività proprie i cui proventi andranno a contribuire alla gestione ordinaria dell’ente e ad accrescere il patrimonio iniziale;
i) da fondi eventualmente raccolti con pubbliche sottoscrizioni per l’acquisizione di opere o di materiali di particolare pregio e per iniziative di rilevante interesse culturale.
Il Comune, inoltre, potrà destinare in via occasionale e temporanea a servizio della Fondazione proprio personale nelle forme, modi e limiti consentiti dalle vigenti normative in materia.

I membri della Fondazione sono distinti in:
a) Fondatori;
b) Aderenti;
c) Sostenitori.

Sono i soggetti pubblici o privati che hanno promosso la costituzione della Fondazione intervenendo nell’atto costitutivo.
Sono considerati come Fondatori anche i soggetti pubblici o privati riconosciuti nello status di “Fondatore” dalla Consulta, successivamente all’atto costitutivo, come previsto dallo Statuto.
La qualifica di Fondatore può essere attribuita a persone o enti che abbiano ben meritato nell’ambito dell’attività istituzionale della Fondazione, con deliberazione presa a maggioranza di almeno tre quarti dei Fondatori in carica e con l’approvazione del Sindaco pro-tempore.

Possono assumere la qualifica di Aderente, previa accettazione della Consulta dei Fondatori, i soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta alla Fondazione dichiarando di condividerne le finalità, e che intendano contribuire alla sua attività mediante contributi in denaro al fondo di dotazione ed al fondo di gestione, in beni materiali o immateriali o altre forme che verranno determinate dalla Consulta stessa.
Essi si compongono di due categorie:
a) Aderente ordinario: le persone fisiche o giuridiche che intendano sostenere l’attività della Fondazione mediante sostegno finanziario il cui ammontare è deciso di volta in volta dalla Consulta. Essi permangono tali per tutto il periodo in cui è regolarmente mantenuto l’impegno di sostegno alla Fondazione.
b) Aderente straordinario: le persone fisiche per le quali l’accettazione è decisa in base al loro alto prestigio ed alla loro chiara fama.

Possono assumere la qualifica di Sostenitore, previa accettazione della Consulta dei Fondatori, le persone fisiche che ne
facciano richiesta alla Fondazione dichiarando di condividerne le finalità, per il periodo determinato in cui il contributo è regolarmente versato o l’attività svolta.
I Sostenitori partecipano mediante:
d) contributi in denaro stabiliti di volta in volta dalla Consulta (tesseramento);
e) conferimento di attività volontaria, anche professionale;
f) l’attribuzione di beni materiali o immateriali.

La Consulta dei Fondatori decide, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, l’esclusione di aderenti e sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri che ad essi fanno capo, tra cui, in via esemplificativa non tassativa: morosità; inadempimento dell’eventuale obbligo di fornire prestazioni non patrimoniali, condotta incompatibile con il dovere di collaborazione tra partecipanti alla Fondazione.
Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato mediante Raccomandata A/R all’interessato.
Tutti i membri della Fondazione possono recedere dalla stessa in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta da indirizzare al presidente della Consulta.

Sono organi della Fondazione:
a) la Consulta dei Fondatori (Consulta);
b) il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.);
c) il Collegio dei Sostenitori e degli Aderenti (Collegio);
d) il Presidente;
e) il vice-Presidente;
f) il Comitato Esecutivo (C.E.) ;
g) il Direttore;
h) il Collegio dei Revisori dei Conti (Revisori).

La Consulta è presieduta dal Sindaco pro tempore del Comune di Pescara o da un suo delegato che la convoca e ne dirige i lavori.
Sono membri della Consulta i Fondatori.
La Consulta dei Fondatori ha le seguenti competenze:
a) decide gli indirizzi sulle attività della Fondazione, di cui ha funzioni di controllo;
b) determina il numero dei Consiglieri di Amministrazione entro i limiti previsti dal successivo art. 14, decidendo per la prima volta in sede di approvazione dello Statuto;
c) nomina, revoca e sostituisce i propri componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 14; può nominare i propri componenti nel Consiglio di Amministrazione individuandoli tra i membri della Consulta stessa o anche tra soggetti diversi.
d) dichiarazione di decadenza del Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti dal successivo art. 14;
e) nomina e revoca i componenti e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del successivo art. 20;
f) attribuisce a terzi la qualità di membro (Fondatore, Aderente, Sostenitore) ai sensi dei precedenti artt. 8, 9 e 10;
g) delibera le modifiche dello Statuto;
h) ratifica i bilanci preventivo e consuntivo predisposti e approvati dal Consiglio di Amministrazione.
La Consulta si riunisce almeno due volte l’anno e comunque ogni volta che almeno 1/4 dei componenti ne faccia richiesta.
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i “Fondatori” con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova
dell’avvenuto ricevimento, almeno (8) otto giorni prima dell’adunanza.
Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
La Consulta delibera con la maggioranza semplice dei presenti, tranne che per i punti f) e g) del presente articolo, in cui è richiesta una maggioranza di almeno tre quarti dei Fondatori in carica e l’approvazione del Sindaco pro-tempore o suo delegato, il cui eventuale diniego deve essere motivato.
I Fondatori possono prestare servizi in via privilegiata per l’Ente a titolo gratuito. Nelle assemblee è consentita una sola delega. Gli Enti possono delegare un proprio rappresentante interno.

Il C.d.A. è composto di un numero dispari massimo di 11 membri, la metà più uno dei quali spetta di diritto all’Amministrazione comunale, il cui vertice ne designerà i componenti intuitu personae, scegliendoli fra le personalità che abbiano almeno una delle seguenti competenze specifiche: beni culturali, storia, tradizioni popolari, antropologia culturale, archeologia, amministrazione e management, gestione pubbliche o private. A questo fine l’Amministrazione adotterà procedura di evidenza pubblica che dovrà prevedere i requisiti di competenza e di legge necessario alla nomina.
Nel rispetto dei requisiti richiamati almeno un Consigliere tra quelli espressione dell’Amministrazione comunale sarà indicato al Sindaco dalle forze di opposizione in Consiglio Comunale per la sua designazione.
I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Se nel corso del quadriennio venisse a mancare, per qualsivoglia causa, un Consigliere designato dall’Amministrazione comunale o dai Fondatori, si provvederà alla sostituzione con lo stesso meccanismo di nomina. Il nuovo nominato decade con l’intero Consiglio.
Nel caso in cui il Comune di Pescara non provveda alle nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla richiesta avanzata dal Presidente della Consulta, qualunque Fondatore potrà rivolgersi alla competente autorità di vigilanza affinché vi provveda in via surrogatoria.
Il Consigliere che risulti assente non giustificato per tre riunioni consecutive del C.d.A. decade automaticamente dall’incarico.
Ove venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri in carica, il C.d.A. è da dichiararsi decaduto e resterà in carica per i soli atti urgenti e di ordinaria amministrazione.
Il C.d.A. ha competenza per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, adotta gli atti di indirizzo e impartisce le direttive di carattere generale, nonché può emanare appositi regolamenti di gestione.
Il C.d.A.:
a) elegge in sede di prima applicazione dello statuto il Presidente tra i componenti nominati dal Comune di Pescara e elegge il vice-Presidente tra tutti i componenti; a tal fine la prima seduta successiva al rinnovo del Consiglio di Amministrazione o all’eventuale dimissione o scomparsa del predecessore, è convocata e presieduta dal Consigliere anagraficamente più anziano. Il Presidente e il vice-Presidente sono eletti dal C.d.A. con la maggioranza dei componenti;
b) redige e approva il bilancio annuale di previsione e triennale di programmazione, la relazione previsionale annuale ed il conto consuntivo, unitamente ad una relazione che motivi anche le variazioni accertate rispetto alle previsioni;
c) nomina e revoca il Direttore;
d) delibera progetti speciali e progetti obiettivo;
e) delibera le tariffe dei servizi gestiti dalla Fondazione;
f) verifica l’andamento semestrale ed il conto consuntivo delle società a controllo totale o a partecipazione maggioritaria;
g) approva la dotazione organica della Fondazione, sentite le proposte del Direttore in base ai programmi annuali e pluriennali;
h) delibera l’assunzione dei dipendenti, nonché il loro status giuridico ed economico;
i) verifica semestralmente lo stato di attuazione del programma annuale nella sua esecuzione e nei suoi obiettivi, valutandone eventuali riconferme o modifiche, dando disposizioni in merito al Direttore;
j) delibera la dotazione di un fondo di economato per gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento dell’ente.
k) nomina e revoca gli amministratori di eventuali società partecipate o controllate in modo tale da garantire la maggioranza dei componenti del C.d.A. Gli eletti sono tenuti ad informare preventivamente il C.d.A. della fondazione circa le eventuali decisioni di rilevanza economica ed organizzativa che intendano adottare.
l) può nominare comitati tecnici e scientifici con funzioni consultive;
m) può, inoltre, attribuire deleghe al Direttore, e a uno o più dei suoi componenti.
Il C.d.A:
a) si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno ed in via straordinaria tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti;
b) è convocato dal Presidente o dal vice-Presidente o, in loro assenza, dal Consigliere anziano su delega presidenziale, presso la sede della Fondazione, con invito, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento (anche via fax o via mail), almeno cinque giorni prima della riunione, con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno; l’avviso di convocazione è inviato anche ai revisori.
Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 (quarantotto) ore. Esso può contestualmente indicare il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza dalla prima.
c) è presieduto dal Presidente o dal vice-Presidente, o in loro assenza, dal Consigliere anziano.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria:
a) in prima convocazione: la presenza della maggioranza dei componenti il C.d.A., incluso almeno uno nominato dalla Consulta e non di espressione dell’ Amministrazione Comunale;
b) in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei Consiglieri intervenuti, incluso almeno uno nominato dalla
Consulta.
Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La partecipazione al C.d.A. non dà diritto a gettoni di presenza, né a rimborsi spese, tranne il rimborso delle spese documentate per il Presidente ed il vice-Presidente per l’espletamento di funzioni rappresentative dell’Ente che siano state deliberate dal C.d.A. o dal C.E.
È facoltà del C.d.A. nominare un Comitato Esecutivo, composto di tre membri, da scegliersi tra i componenti del Consiglio, compreso il Presidente ed il Vice-Presidente che ne fanno parte di diritto.

Il Collegio, composto dagli “Aderenti” e dai “Sostenitori” di cui all’ art. 9 e 9 10) che precedono, ha funzione consultiva e si riunisce almeno una volta l’anno, su convocazione del Presidente della Consulta, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno (8) otto giorni prima dell’adunanza, con al fine di illustrare le linee di indirizzo e le attività della Fondazione e delibera con la maggioranza dei presenti.
Il Collegio può formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione alla Consulta e al C.d.A.
Alle riunioni del Collegio partecipano anche il Presidente del C.d.A. e il Direttore.

La rappresentanza legale e la firma a nome della Fondazione spettano al Presidente del C.d.A. o, in caso di sua delega o grave impedimento, al vice-Presidente.
Il Presidente:
a) rappresenta la Fondazione nei rapporti politici ed istituzionali con gli enti locali e le autorità statali;
b) convoca e presiede il C.d.A. e ne dirige i lavori;
c) sovrintende al buon funzionamento dell’ente e riferisce semestralmente, insieme al Direttore, al C.d.A. sull’andamento della gestione;
d) firma la corrispondenza e gli atti del C.d.A., vigilando sull’esecuzione delle deliberazioni e sull’operato del Direttore;
e) cura l’esecuzione delle delibere del C.d.A. ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon andamento amministrativo e gestionale della fondazione;
f) cura con il Direttore i progetti da presentare alla discussione del C.d.A.
g) può delegare singoli compiti al vice-Presidente o a componenti del C.d.A.;
h) predispone con il Direttore e presenta al C.d.A.:
– il bilancio preventivo annuale e pluriennale, nonché il relativo documento programmatico;
– il bilancio d’esercizio e la relazione sulle attività svolte;
– le relazioni semestrali sui progetti di attività e sulla situazione finanziaria;
– la trasmissione, a chi riveste la qualifica di Fondatore e alla Consulta, dei documenti da esso eventualmente richiesti, relativamente a qualsiasi iniziativa e /o procedura della Fondazione, nonché quelli previsti dal presente Statuto;
i) interagisce con gli amministratori delle società controllate per essere aggiornato circa le iniziative in corso di adozione ed informarne il C.d.A.

Il vice-Presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente secondo le previsioni del presente Statuto.

Il C.E. svolge le funzioni decisionali in luogo del C.d.A.
Le decisioni del C.E. sono soggette a ratifica del C.d.A. nella prima seduta utile.
Il C.E. si riunisce su richiesta di ciascuno dei componenti o del Direttore ogni volta che ne sussista la necessità. Esso viene convocato dal Presidente, con almeno tre giorni di preavviso; in caso di urgenza può essere convocato con preavviso di almeno ventiquattro ore.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il C.E. svolge le funzioni di ordinaria amministrazione e adotta eventuali decisioni urgenti che sono poi soggette a ratifica del C.d.A.

Il Direttore è nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione.
Promuove e coordina l’attività scientifica della Fondazione.
Egli collabora:
a) alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli Organi collegiali nonché al successivo controllo dei risultati;
b) all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.
Cura la corretta gestione amministrativa, economica e dei programmi di attività della Fondazione coordinando il personale ed è responsabile del buon andamento dell’amministrazione.
Redige con il Presidente:
– la relazione annuale sull’attività della Fondazione, nonché il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo;
– vigila sul mantenimento dell’equilibrio di bilancio proponendo al Consiglio di Amministrazione gli opportuni provvedimenti correttivi eventualmente necessari.
È responsabile della istruttoria delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e provvede ai relativi atti esecutivi.
Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con parere consultivo, redigendo i verbali.
Svolge ogni altra funzione affidatagli dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione nonché tutte le operazioni non riservate specificamente agli altri organi.

I bilanci della Fondazione e delle società controllate e i documenti contabili in generale sono sottoposti al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti con funzione di Collegio Sindacale, nominato dalla Consulta dei Fondatori.
Il Collegio è composto dal Presidente e due membri effettivi che durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Per il funzionamento e i vari compiti sono applicabili le disposizioni della normativa vigente in tema dei Revisori dei Conti.

I verbali delle sedute del C.d.A. e del C.E. devono essere trascritti su appositi registri in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. La consultazione di tali registri dovrà essere nella disponibilità dei Consiglieri, dei Fondatori, dei Sostenitori e degli Aderenti. I verbali di ciascuna seduta saranno approvati dai rispettivi organi nella prima seduta utile successiva come primo punto all’ordine del giorno. I verbali sono inseriti per consultazione sul sito web della Fondazione per 15 (quindici) giorni dalla loro approvazione, compatibilmente con la vigente normativa.

L’esercizio finanziario della Fondazione coincide con l’anno solare; entro il mese di aprile il C.d.A. predispone la relazione di attività e il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, corredato da una relazione del Collegio dei Revisore dei Conti.
Il C.d.A. entro il 31 dicembre di ogni anno approva il piano di attività e il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.
Come previsioni tassative ed inderogabili, si stabiliscono:
a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
b) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione si avvale di proprio personale, regolato dalle norme di lavoro di diritto privato. Qualora necessario per il raggiungimento dello scopo può affidare, anche in via temporanea, funzioni e servizi a soggetti esterni, anche distaccato da enti soci della Fondazione, nel rispetto delle norme di lavoro.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Fondazione, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Pescara, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta
dalla parte più diligente. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.
Il collegio arbitrale dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

In caso di scioglimento o cessazione, per qualsiasi causa, della Fondazione, con delibera della Consulta dei Fondatori, il patrimonio verrà devoluto secondo quanto previsto all’articolo 4) punto d) del presente Statuto.

La Fondazione è sottoposta a riconoscimento della personalità giuridica da parte della Regione Abruzzo secondo la vigente normativa.
Il C.d.A., ove ravvisi che la Fondazione stia divenendo prevalentemente di interesse statale, ha l’obbligo di chiedere anche il relativo riconoscimento ai sensi della vigente normativa.

Per quanto qui non espressamente previsto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

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Chi siamo

Il Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara, articolato in 13 grandi sale espositive, traccia la storia dell'uomo in Abruzzo dal suo primo apparire come cacciatore paleolitico fino alla rivoluzione industriale ed alla conseguente cesura del millenario rapporto e adattamento economico e culturale con l'ambiente caratterizzato prevalentemente da montagne.

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